

Servizio Edilizia Privata - Urbanistica - Condono - Ufficio Casa
Funzionario Responsabile: Geom. Giovanni Guardone
Dov'è: Palazzo Comunale - Secondo piano
Orari: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30
Tel.: 0182-602.206/0182-602.254
Fax: 0182-471.838
E-mail: edilizia@comune.alassio.sv.it
CONSULTAZIONE PRATICHE EDILIZIE ![]()
Servizi Erogati:
Agibilità
Si tratta di un certificato necessario per poter abitare nuovi fabbricati (o parti di essi) ad uso residenziale, produttivo,commerciale, direzionale, turistico, sportivo.
Cosa occorre: domanda in bollo indirizzata al Dirigente responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia entro 15 giorni dall'ultimazione dell'intervento; licenza d'uso rilasciata dalla Prefettura (per le opere in cemento armato) o certificato di collaudo rilasciato dal Genio Civile; copia della dichiarazione presentata al Catasto per l'iscrizione
dell'immobile (mod. "D". N.C.E.U. munito di visto); dichiarazione - in bollo da Euro 14,62 - del Direttore Lavori; certificato di prevenzioni incendi; dichiarazioni del progettista e del Direttore Lavori in merito al rispetto di una serie di prescrizioni (per maggiori dettagli contattare l'ufficio).
Tempi di erogazione: il rilascio avviene mediante silenzio assenso decorsi i 30 giorni dalla presentazione dell'istanza nel caso sia stato rilasciato il parere dell'A.S.L.; in caso di autodichiarazione il termine per la formazione del silenzio assenso è di 60 giorni.
Modulistica:
- Modulo richiesta agibilità (download 59 Kb)
Certificati di Destinazione Urbanistica
Si tratta di un certificato che contiene le prescrizioni urbanistiche degli immobili secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, nonché l'esistenza di strumenti attuativi; é necessario che a richiedere il documento sia il proprietario o l'avente diritto dell'area di cui si chiede il certificato.
Cosa occorre: domanda in bollo al Dirigente responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia, correlata da stralcio catastale con evidenziati i mappali interessati.
Tempi di erogazione: i tempi stabiliti dalle disposizioni di legge sono di trenta giorni dalla presentazione della domanda.
Contribuzione: per la domanda marca da bollo da Euro 14,62; per il ritiro occorrono Euro 14,62 in bollo.
Per uso successione si pagano solo i diritti di istruttoria.
MODULISTICA:
- Richiesta certificato di destinazione urbanistica (download 49 Kb)
Inserimento nel 2° Programma di Attuazione del P.U.C.
Si tratta dell'inserimento nel secondo Programma di Attuazione del P.U.C. di tutti gli interventi edilizi da inserire obbligatoriamente e più precisamente:
tutti gli interventi soggetti a P.U.O. (Piano Urbanistico Operativo) e a Concessione Edilizia Convenzionata ex art. 49 della L.U.R., quando questa ha natura sostitutiva del vecchio S.U.A. (Strumento Urbanistico Attuativo di cui alla legge regionale n. 24/87) della previgente legislazione urbanistica;
tutti quegli interventi soggetti a Concessione Edilizia Convenzionata (anche quando non hanno natura sostitutiva dello S.U.A.) quando però questo è richiesto esplicitamente dalle norme del P.U.C. di Alassio:
in particolare tutti gli interventi di nuova edificazione ricadenti negli ambiti agricoli (cfr. art. 4.5 delle Norme generali del P.U.C.) con l'esclusione di quelli convenzionati ex art. 35 L.U.R. (agricoltura a titolo principale);
gli interventi che comportano modifica di destinazione d'uso, esclusivamente ai sensi dell'art. 7 delle Norme generali del P.U.C. che, come è noto, limita i casi di “modifica di destinazione d'uso”;
tutti gli interventi di trasformazione alberghiera, soggetti a C.E.C. (cfr. art. 26.3 delle Norme generali del P.U.C.) anche nel caso in cui la C.E.C. non abbia natura sostitutiva dello S.U.A. della previgente legislazione urbanistica, in base ad un indirizzo di programmazione espresso dalla Civica Amministrazione in sede di formazione del primo P.A..
I privati che avevano già ottenuto l'inserimento nel primo P.A. ma, che al momento dell'apertura dei termini per la presentazione delle istanze per l'inserimento nel 2° P.A. non siano ancora entrati in possesso del Permesso di Costruire dovranno confermare l'intenzione ad eseguire l'intervento già richiesto presentando istanza sull'apposita scheda predisposta.
Gli interventi edilizi per i quali non necessita l'inserimento nel Programma di Attuazione sono i seguenti:
tutti quegli interventi soggetti a Concessione Edilizia Convenzionata che non hanno natura di complessità tale da essere assimilabili allo S.U.A. della legislazione urbanistica previgente, ad eccezione di quelli richiesti esplicitamente dalle norme del P.U.C. di Alassio;
tutti gli interventi a singola concessione edilizia, gli interventi di recupero e i frazionamenti di fabbricati esistenti, ad eccezione di quelli che presentano problematiche connesse alle norme e per le quali sia prevista espressamente la C.E.C. o si chiede di effettuare un aggiornamento o una variante del P.U.C. vigente;
tutti gli interventi per la realizzazione di autorimesse private o pertinenziali, ad eccezione di quelle ricadenti nelle zone ”G” del P.U.C..
Cosa occorre: domanda in carta semplice da consegnare all'Ufficio Protocollo del Comune, compilando la scheda di richiesta appositamente predisposta ed allegata sotto la voce modulistica, correlata dagli estratti catastali e dall'estratto del P.U.C. con l'individuazione in rosso delle proprietà e da altri eventuali allegati specificati nell'istanza.
Periodo di inoltro delle istanze: il periodo per la presentazione delle istanze viene stabilito e reso noto tramite avviso da parte dell'Assessore all'Edilizia Privata ed Urbanistica pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune e mediante affissione di manifesti sul territorio comunale.
MODULISTICA:
- Scheda richiesta inserimento nel 2° Programma di Attuazione in formato PDF ( download 35 Kb )
- Scheda richiesta inserimento nel 2° Programma di Attuazione in formato EXCEL ( download 211 Kb )
Attività urbanistico-edilizia non soggetta a titolo abilitativo e attività soggetta a comunicazione
1. Costituiscono attività edilizia non soggetta a permesso di costruire, né a DIA né a comunicazione purchè effettuati nel rispetto delle normative di settore e, in particolare, delle disposizioni contenute nel d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni e delle norme dei piani e dei regolamenti attuativi dei Parchi:
a) interventi di manutenzione ordinaria come definiti nell’articolo 6;
b) interventi volti alle eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
c) interventi consistenti in opere temporanee per attività di ricerca in sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) installazione di coperture stagionali destinate a proteggere le colture agricole e non costituenti serre;
e) installazione di manufatti connessi allo svolgimento dell’attività di cantiere, funzionali alla realizzazione di interventi già assentiti e, come tali, destinati ad essere rimossi ad ultimazione dei lavori nonché, nelle aree destinate a cantieristica navale, l’installazione di manufatti aventi altezza non superiore a 4 metri e superficie coperta non superiore a 50 mq., di durata temporanea e strettamente funzionali all’esercizio dell’attività cantieristica, da rimuovere alla conclusione dell’attività medesima;
f) installazione di manufatti soggetti a concessione amministrativa temporanea di occupazione di suolo pubblico.
OPERE SOGGETTE ad obbligo di comunicazione di avvio dell'attività da effettuarsi contestualmente all’inizio dei lavori i seguenti interventi purché non in contrasto con le previsioni della strumentazione urbanistico territoriale e del regolamento edilizio vigenti e/o operanti in salvaguardia e nel rispetto delle normative di settore, fatto salvo il rilascio della prevista autorizzazione per gli immobili sottoposti a vincolo paesistico ambientale ove detti interventi alterino lo stato dei luoghi e/o l’aspetto esteriore degli edifici:
a) occupazioni di suolo mediante deposito di merci o di materiali e realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto o di manufatti funzionali all’attività cantieristica navale di dimensioni eccedenti quelle di cui al comma 1, lettera e) finalizzate a soddisfare esigenze temporalmente circoscritte e comunque di durata non superiore a due anni;
b) opere temporanee per attività di ricerca in sottosuolo che abbiano carattere geognostico da eseguire in aree interne al centro edificato;
c) opere da realizzare all’interno delle unità immobiliari semprechè non comportino pregiudizio alla funzionalità degli elementi strutturali portanti interessati, aumento del numero delle unità immobiliari o modifiche della destinazione d’uso delle stesse unità e siano realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione incendi e di quelle igienico sanitarie, salvaguardando i caratteri architettonici e gli elementi tipologici caratterizzanti l’edilizia storica;
d) interventi di manutenzione straordinaria all’esterno dell’edificio indicati nelle lettere d) e h) dell’articolo 7, comma 2, laddove conformi alle specifiche indicazioni contenute nei regolamenti edilizi, nella disciplina urbanistico-edilizia comunale, ovvero in altri atti comunali. Qualora il Comune non risulti dotato della pertinente disciplina di cui sopra, la comunicazione deve essere corredata da apposita documentazione, anche fotografica, volta a comprovare che la colorazione scelta è conforme alla gamma dei colori prevalenti nel contesto;
e) interventi relativi all’installazione di:
- impianti solari termici se di sviluppo inferiore a 20 mq. a servizio di case di civile abitazione, alberghi, agriturismi, impianti sportivi e attrezzature balneari, piscine, se posizionati su falda del tetto, a terra o su copertura piana;
- pannelli solari fotovoltaici di sviluppo non superiore a 20 mq, per autoproduzione familiare, se posizionati su falda del tetto, a terra o su copertura piana;
f) interventi relativi ad infrastrutture per impianti di teleradiocomunicazione di cui all’articolo 27, comma 9, ed interventi relativi a impianti di distribuzione di rete fissa a basso impatto visivo e ambientale consistenti in attraversamenti aerei di cavi di giunzione ed installazione di armadietti per terminazioni di rete;
g) opere relative a linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica di cui all’articolo 28, comma 16;
h) l’installazione di manufatti, su aree private, diversi dalle strutture di cantiere, di qualunque genere e destinazione non infissi stabilmente al suolo e finalizzati a soddisfare dimostrate esigenze temporalmente circoscritte e la cui durata non sia superiore a sei mesi.
3. Per gli interventi di cui al comma 2, lettera c), la comunicazione deve essere accompagnata da una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, che specifichi le opere da compiersi e asseveri il rispetto delle norme urbanistiche, di quelle di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione di cui all’articolo 3, comma 8, del d.lgs. 494/1996, come modificato dall’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro). In assenza di tale documentazione la comunicazione è priva di effetti.
4. Per gli interventi di cui al comma 2, lettera d), la disciplina relativa alla comunicazione è demandata al regolamento edilizio.
5. Per gli interventi di cui al comma 2, lettera e), la comunicazione deve essere accompagnata da una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato e da una rappresentazione grafica che illustri le caratteristiche dell’impianto ed asseveri il rispetto delle norme di sicurezza e delle verifiche tecniche del caso (strutturali, statiche etc.).
6. Nelle zone e sugli immobili vincolati ai sensi del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche, l’installazione degli impianti di cui al comma 2 lettera e) è soggetta all’autorizzazione paesistico-ambientale di cui all’articolo 159 del decreto medesimo qualora l’intervento interessi immobili vincolati come beni paesaggistici ai sensi dell’articolo 136 del ridetto decreto nonché immobili vincolati ai sensi dell’articolo 142 del medesimo decreto ricadenti in aree ricomprese nel regime ANI-MA o di Conservazione dell’assetto insediativo del PTCP. Negli altri casi non è richiesta l’autorizzazione paesistico-ambientale qualora l’intervento non alteri l’aspetto esteriore degli edifici in quanto realizzato con le tipologie e le modalità costruttive definite da apposita intesa fra la Regione e la Soprintendenza Regionale per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, da formalizzare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale intesa è preordinata altresì a fornire direttive per l’installazione di tali impianti anche su edifici di pregio, non ricadenti in zone vincolate, quali manufatti testimonianza di architettura rurale e/o edifici ricadenti in centri storici non vincolati. Tale installazione è in ogni caso soggetta all’autorizzazione di cui all’articolo 21 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche laddove l’intervento riguardi immobili vincolati ai sensi della Parte II del medesimo decreto.
MODULISTICA:
- Modello avvio attività edilizia (download 672 kb)
Denuncia Inizio Attività OBBLIGATORIA
E' necessaria per eseguire le seguenti opere:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria, come definiti dall’articolo 7, ad esclusione di quelli che comportino la modifica di quote del terreno oltre due metri rispetto al profilo sistemato, la realizzazione di muri di contenimento, la realizzazione di recinzioni con opere murarie di altezza superiore a 50 centimetri, salvo che dette opere siano specificamente disciplinate dalla strumentazione urbanistica comunale;
b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, come definiti dagli articoli 8 e 9, non comportanti modifiche esterne dell’edificio, salvo quelle consistenti nell’eliminazione delle superfetazioni e nel ripristino dei caratteri architettonici originari;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dall’articolo 10, ivi compresa la demolizione e successiva ricostruzione, non comportanti modifiche esterne dell’edificio, salvo quelle consentite dalla lettera b) e quelle necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e quelle previste come obbligatorie dalla normativa tecnica di settore;
d) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
e) la realizzazione dei parcheggi di cui all’articolo 19, comma 3;
f) le opere di natura pertinenziale come definite all’articolo 17, sempre che le stesse siano specificamente disciplinate dalla strumentazione urbanistica comunale a norma del comma 4 del medesimo articolo;
g) le opere di sistemazione di aree, ivi compresi i parcheggi a raso anche non pertinenziali, non comportanti creazione di volumetria né modifiche alle quote del terreno oltre due metri rispetto al profilo sistemato;
h) le opere di urbanizzazione primaria costituite da elettrodotti nei casi e nei termini di cui all’articolo 28 nonché, purché conformi ad apposito regolamento regionale da approvarsi da parte della Giunta ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 22/2007 gli impianti di seguito specificati:
1. pannelli solari termici di sviluppo da 20 mq a 100 mq;
2. pannelli solari fotovoltaici di sviluppo superiore a 20 mq fino a 100 mq e comunque non superiori a 10 kw di picco;
3. impianti eolici fino a 5 kw.
Con il suddetto regolamento possono essere aggiornati i parametri sopraindicati; in assenza del regolamento regionale l’installazione di tali impianti è soggetta ad autorizzazione unica ai sensi dell’articolo 29, comma 8;
i) l’installazione di impianti tecnologici, anche comportanti la realizzazione di volumi tecnici, al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;
j) l’installazione di tralicci o di manufatti funzionali all’esercizio di pubblici servizi, quali la fornitura di energia elettrica, la distribuzione di telefonia fissa, il trasporto ferroviario, la gestione della rete autostradale, se specificamente disciplinati dalla strumentazione urbanistica comunale ovvero, in assenza di detta disciplina, se localizzati in aree destinate a servizi pubblici o di interesse pubblico dalla strumentazione urbanistica comunale e compatibili con la relativa normativa;
k) i reinterri e gli scavi diversi dalle opere temporanee di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c), non preordinati all’esecuzione di opere edilizie;
l) l’apposizione di cartelloni pubblicitari e l’installazione di elementi di arredo urbano comportanti opere murarie, se realizzati su suolo privato;
m) i mutamenti di destinazione d’uso senza opere che comportino il passaggio a diverse categorie di funzioni come definite dalla l.r. 25/1995 e successive modifiche e integrazioni;
n) la realizzazione di serre e di manufatti accessori funzionali alla conduzione del fondo semprechè tali interventi siano specificamente disciplinati dalla strumentazione urbanistica comunale.
2. Sono altresì soggetti a DIA obbligatoria gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, se specificamente disciplinati da:
a) strumenti urbanistici attuativi o piani urbanistici operativi efficaci;
b) strumenti urbanistici generali mediante disposizioni di dettaglio, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal Consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di loro varianti o con apposito atto ricognitivo di tali disposizioni nei piani vigenti.
3. Gli interventi di cui al presente articolo sono soggetti al contributo di costruzione quando comportino l’incremento del carico urbanistico indicato all’articolo 38.
INTERVENTI SOGGETTI A PERMESSO DI COSTRUIRE O A DIA FACOLTATIVA
1. Sono subordinati a permesso di costruire gli interventi:
a) di nuova costruzione come definita all’articolo 15 con esclusione di quelli soggetti a DIA obbligatoria a norma dell’articolo 23;
b) di ristrutturazione urbanistica come definita all’articolo 16;
c) di ristrutturazione edilizia, ivi compresa la demolizione e successiva ricostruzione, eccedenti i limiti stabiliti dall’articolo 23, comma 1, lettera c);
d) di sostituzione edilizia come definita all’articolo 14;
e) di restauro e risanamento conservativo di cui agli articoli 8 e 9, eccedenti i limiti di cui all’articolo 23, comma 1, lettera b);
f) gli interventi di cui all’articolo 23, nei casi in cui non si verifichino le condizioni per l’assoggettamento a DIA obbligatoria.
2. In alternativa al permesso di costruire possono essere realizzati mediante Denuncia di Inizio Attività facoltativa (DIA facoltativa) gli interventi indicati al comma 1, semprechè gli stessi siano specificamente disciplinati:
a) dalla strumentazione urbanistica comunale mediante indicazioni tipologiche formali e costruttive di livello puntuale;
b) da strumenti urbanistici attuativi ovvero da progetti ad essi equivalenti.
3. In assenza del provvedimento comunale di cui all’articolo 23, comma 2, lettera b), al fine di applicare l’istituto della DIA facoltativa l’interessato può richiedere al Comune l’assunzione dell’atto di ricognizione di cui al medesimo articolo 23, comma 2, lettera b), ovvero il rilascio di dichiarazione da parte del responsabile del procedimento dell’ammissibilità del ricorso alla DIA con riferimento all’intervento oggetto di futura istanza.
MODULISTICA:
- Denuncia inizio attività (download 807 Kb)
COMUNICAZIONE PER OPERE INTERNE ESEGUITE PRIMA DEL 1° GENNAIO 2005
- ante 1985 (download 591 kb)
- dal 1985 al 2005 (download 591 kb)
Permesso a costruire
Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e
la esecuzione delle opere è subordinata a permesso a costruire rilasciato dal competente Sportello Unico per l'Edilizia.
- Tabella importi contributo concessorio (download 270 Kb)
MODULISTICA
- Dichiarazione conformità abbattimento barriere architettoniche (download 38 Kb)
- Dichiarazione sostitutiva per diritti reali che abilitano all'istanza di permesso a costruire (download 43 Kb)
- Istanza di permesso a costruire (download 55 Kb)
- Proroga (download 11 Kb)
- Voltura (download 11 Kb)
- Modulo comunicazione inizio lavori (download 94 Kb)
- Modulo deposito progetto di risparmio energetico (download 94 Kb)
- Modulo rimborso contributo concessorio (download 108 Kb)
- Integrazione documentale (download 11 Kb)
MODELLO AUTOLIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
(download 201 kb)
SCHEDA PAESAGGISTICA
(download 222 kb)
ISTANZA DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA
(download 45 kb)
Certificato di solidità e sicurezza per gli stabilimenti balneari
MODULISTICA
- Certificato di solidità e sicureza per gli stabilimenti balneari (download 42 kb)
- Installazione per l'anno in corso delle attrezzature mobili degli stabilimenti balneari (download 26 Kb)
Modulistica varia:
- Modulo richiesta copie edilizia privata (download 94 Kb)
Importo Diritti di istruttoria
in attuazione alla Delibera della Giunta Comunale n° 283 del 24/09/2004:
| Certificati di destinazione urbanistica previsti dall'art. 30 D.P.R. 380/01 fino a 4 mappali | Euro 50,00 |
| Denunce di inizio attività ai sensi dell'art. 22 ad esclusione delle opere necessarie all'abbattimento delle barriere architettoniche | Euro 150,00 |
| Permessi a costruire opere di cui all'art. 10 del D.P.R. 380/01 | Euro 400,00 |
| Strumenti attuativi del P.U.C. | Euro 600,00 |
| Certificato di agibilità di cui all'art. 24 del D.P.R. 380/01 | Euro 100,00 |
| Certificati ed attestazioni in materia Urbanistico edilizia | Euro 50,00 |
Il pagamento dovrà essere effettuato prima della presentazione dell'istanza, tramite versamento sul C/C n° 12423174 indicando come causale "Diritti di istruttoria pratiche edilizie" ed allegando la ricevuta del versamento.
Condono Edilizio:
Riferimenti contabili per i versamenti relativi al condono edilizio:
La cura della correttezza, della completezza e dell'aggiornamento di quanto visualizzato e dei documenti scaricabili è affidata ai responsabili dei relativi Uffici.