Descrizione
Ai sensi dell'intesa "individuazione zone di particolare valore archeologico, storico, artistico, paesaggistico per l'insediamento di attività commerciali (D.lgs. 222/2016 art. 1 C. 4, D.lgs. 42/2004 art. 52, L.R. 1/2007)" sottoscritta tra il Comune di Alassio e Regione Liguria, sono state individuate due zone di tutela nelle quali sono previste alcune limitazioni per l'insediamento delle attività economiche.
Le aree di tutela sono così individuate:
- “area tutelata 1 di maggior tutela”, individuata nell’allegata planimetria A) in colore viola;
- “area tutelata 2 a tutela ordinaria”, individuata nell’allegata planimetria A) in colore rosa;
- “area tutelata 2 a tutela ordinaria”, individuata nell’allegata planimetria A) in colore rosa;
Le attività vietate all'interno delle aree tutelate sono le seguenti:
area tutelata1:
•Attività di vendita/noleggio bombole di gas infiammabili;
•Attività di vendita auto e relativi ricambi ed accessori, moto e relativi ricambi ed accessori, pneumatici;
•Attività di vendita motori di qualsiasi tipo o genere;
•Attività di vendita oli lubrificanti;
•Attività di vendita materiale antincendio;
•officine, carrozzerie, elettrauto;
•Lavanderie automatiche ad eccezione di quelle in cui è possibile accedere solo con apposita tessera e pertanto chiuse al pubblico;
•Attività di vendita al dettaglio e/o somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo o prevalente di cui all’art. 105 della L.R. 02/01/2007 compresi anche spazi di vendita h24;
•Phone center, telefonia, fax;
•Internet point-money tranfer e money change sia che dette attività siano svolte in un esercizio ad esse esclusivamente dedicato sia che coesistano con attività di altro tipo;
•Sexy shop;
•Attività alimentari, artigianali e non, di preparazione/cottura finalizzata alla vendita di alimenti che preveda l’utilizzo nella preparazione di alimenti precotti non di chiara origine locale (es. kebab e altre tipologie di cibo da consumo sul posto o asporto);
•Esercizi di commercio al dettaglio del Settore merceologico alimentare che contemplano bevande alcoliche eccetto quelle che possiedono certificazioni di qualità ai sensi di certificazioni di prodotto riconosciute agli alimenti della comunità europea che vengono rilasciate da enti ed organismi di certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e garantiscono la provenienza originale del prodotto e/o che il processo di produzione avvenga in virtù di modalità legate a tipicità territoriali nel rispetto del disciplinare che sovrintende al marchio di qualità;
•Esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso, sia monotematiche sia come prodotto in rivendita con altri, della cannabis e dei suoi derivati in campo alimentare, cosmetico e nutrizionale con effetto farmaceutico;
•Attività di macelleria e polleria che prevedono la vendita di prodotti non certificati ai sensi della vigente normativa dell’Unione Europea, del Ministero delle Politiche Agricole o regionali atte, comunque, a garantire la provenienza del prodotto.
•Disco pub, discoteche e night club;
•Esercizi di commercio al dettaglio e/o all’ingrosso del settore merceologico non alimentare che svolgono l’attività di “compro oro”;
•Esercizi di commercio al dettaglio e/o all’ingrosso del settore merceologico non alimentare che offrono una gamma indistinta e generalizzata di prodotti vari senza alcuna specializzazione e connessione (es. bazar) ;
•Esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso di vendita dell’usato e/o materiali da recupero, ad eccezione di libri e dischi, abbigliamento ed accessori, arredamento e complementi di arredo e oggetti da collezione;
•Esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso per vendita di accessori per telefonia, esclusi i marchi di telefonia mobile;
•Attività di estetiste, centri massaggi, tatuatori, ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n.4 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”;
•agenzie di pompe funebri, ubicate al piano terra degli immobili;
•Sale giochi e agenzie di scommesse.
area tutelata 2:
Sono vietate TUTTE le attività già indicate al punto precedente in riferimento all’area tutelata 1 con esclusione delle seguenti tipologie (che risultano pertanto ammissibili):
•agenzie di pompe funebri, ubicate al piano terra degli immobili, sale giochi e agenzie di scommesse.
•Attività di estetiste, centri massaggi, tatuatori, ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n.4 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”.
•Attività di vendita/noleggio bombole di gas infiammabili;
•Attività di vendita auto e relativi ricambi ed accessori, moto e relativi ricambi ed accessori, pneumatici;
•Attività di vendita motori di qualsiasi tipo o genere;
•Attività di vendita oli lubrificanti;
•Attività di vendita materiale antincendio;
•officine, carrozzerie, elettrauto;
•Lavanderie automatiche ad eccezione di quelle in cui è possibile accedere solo con apposita tessera e pertanto chiuse al pubblico;
•Attività di vendita al dettaglio e/o somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo o prevalente di cui all’art. 105 della L.R. 02/01/2007 compresi anche spazi di vendita h24;
•Phone center, telefonia, fax;
•Internet point-money tranfer e money change sia che dette attività siano svolte in un esercizio ad esse esclusivamente dedicato sia che coesistano con attività di altro tipo;
•Sexy shop;
•Attività alimentari, artigianali e non, di preparazione/cottura finalizzata alla vendita di alimenti che preveda l’utilizzo nella preparazione di alimenti precotti non di chiara origine locale (es. kebab e altre tipologie di cibo da consumo sul posto o asporto);
•Esercizi di commercio al dettaglio del Settore merceologico alimentare che contemplano bevande alcoliche eccetto quelle che possiedono certificazioni di qualità ai sensi di certificazioni di prodotto riconosciute agli alimenti della comunità europea che vengono rilasciate da enti ed organismi di certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e garantiscono la provenienza originale del prodotto e/o che il processo di produzione avvenga in virtù di modalità legate a tipicità territoriali nel rispetto del disciplinare che sovrintende al marchio di qualità;
•Esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso, sia monotematiche sia come prodotto in rivendita con altri, della cannabis e dei suoi derivati in campo alimentare, cosmetico e nutrizionale con effetto farmaceutico;
•Attività di macelleria e polleria che prevedono la vendita di prodotti non certificati ai sensi della vigente normativa dell’Unione Europea, del Ministero delle Politiche Agricole o regionali atte, comunque, a garantire la provenienza del prodotto.
•Disco pub, discoteche e night club;
•Esercizi di commercio al dettaglio e/o all’ingrosso del settore merceologico non alimentare che svolgono l’attività di “compro oro”;
•Esercizi di commercio al dettaglio e/o all’ingrosso del settore merceologico non alimentare che offrono una gamma indistinta e generalizzata di prodotti vari senza alcuna specializzazione e connessione (es. bazar) ;
•Esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso di vendita dell’usato e/o materiali da recupero, ad eccezione di libri e dischi, abbigliamento ed accessori, arredamento e complementi di arredo e oggetti da collezione;
•Esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso per vendita di accessori per telefonia, esclusi i marchi di telefonia mobile;
•Attività di estetiste, centri massaggi, tatuatori, ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n.4 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”;
•agenzie di pompe funebri, ubicate al piano terra degli immobili;
•Sale giochi e agenzie di scommesse.
area tutelata 2:
Sono vietate TUTTE le attività già indicate al punto precedente in riferimento all’area tutelata 1 con esclusione delle seguenti tipologie (che risultano pertanto ammissibili):
•agenzie di pompe funebri, ubicate al piano terra degli immobili, sale giochi e agenzie di scommesse.
•Attività di estetiste, centri massaggi, tatuatori, ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n.4 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”.
L'intesa prevede altresì, che i prodotti posti in vendita dovranno garantire la tracciabilità (vedi punto 5 intesa), e una scrupolosa disciplina sul decoro delle attività (vedi punto 6 intesa).
Per quanto sopra, si invitano tutti gli interessati ad avviare o subentrare in un'attività produttiva ricadente nelle aree di tutela individuate nella cartografia, a prendere visione del testo integrale della sopracitata intesa e per qualsiasi chiarimento a contattare l'ufficio Commercio/SUAP ai seguenti recapiti:
0182/602.203
0182/602.250
0182/602.212
0182/602.213
oppure scrivendo alla e-mail: commercio@comune.alassio.sv.it
Allegati
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Ultimo aggiornamento pagina: 14/10/2025 12:48:17