Descrizione
È proclamato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio della
Regione Liguria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 della l. r. 22/01/1999 n. 4 “Norme in materia
di foreste e di assetto idrogeologico” e ss.mm.ii., dalle ore 00:01 di sabato 05/07/2025 fino alla
cessazione dello stesso, che verrà disposta con provvedimento dirigenziale.
È vietato, su tutto il territorio regionale, l’abbruciamento di residui agricoli e forestali.
In tutti i boschi, nei terreni incolti interessati da processi di forestazione naturale o artificiale, nei
pascoli arborati, nei castagneti da frutto, nei filari di piante, vivai, giardini e parchi urbani che si
trovino nelle vicinanze dei boschi nonché in ogni altra parte del territorio nella quale possa esservi
pericolo di incendio boschivo ai sensi dell’art. 2 della L. n. 353/2000 è vietato: accendere fuochi,
far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli,
inceneritori o motori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che
possa creare comunque pericolo di incendio.
La violazione dei divieti di cui all’art. 42 della l.r. 4/1999 comporta l’applicazione delle sanzioni
previste dal comma 11 dell’art.52 della l.r. 4/1999 e dagli articoli 10 e 11 della L. 353/2000;
Regione Liguria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 della l. r. 22/01/1999 n. 4 “Norme in materia
di foreste e di assetto idrogeologico” e ss.mm.ii., dalle ore 00:01 di sabato 05/07/2025 fino alla
cessazione dello stesso, che verrà disposta con provvedimento dirigenziale.
È vietato, su tutto il territorio regionale, l’abbruciamento di residui agricoli e forestali.
In tutti i boschi, nei terreni incolti interessati da processi di forestazione naturale o artificiale, nei
pascoli arborati, nei castagneti da frutto, nei filari di piante, vivai, giardini e parchi urbani che si
trovino nelle vicinanze dei boschi nonché in ogni altra parte del territorio nella quale possa esservi
pericolo di incendio boschivo ai sensi dell’art. 2 della L. n. 353/2000 è vietato: accendere fuochi,
far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli,
inceneritori o motori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che
possa creare comunque pericolo di incendio.
La violazione dei divieti di cui all’art. 42 della l.r. 4/1999 comporta l’applicazione delle sanzioni
previste dal comma 11 dell’art.52 della l.r. 4/1999 e dagli articoli 10 e 11 della L. 353/2000;
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Ultimo aggiornamento pagina: 04/07/2025 11:43:32