Si definiscono unioni civili tutte quelle forme di convivenza di coppia, basata su vincoli affettivi ed economici, alla quale la legge riconosce attraverso uno specifico istituto giuridico uno status giuridico analogo, per molti aspetti, a quello conferito dal matrimonio. In Italia l'istituto giuridico dell'unione civile è regolato dalla cosiddetta Legge Cirinnà.
Si definiscono invece coppie di fatto quelle coppie che pur avendo una certa stabilità basata sulla convivenza non accedono volontariamente a nessun istituto giuridico (né matrimonio, né unione civile) per regolare la loro vita familiare. L'ordinamento può tuttavia ricollegare al semplice fatto della convivenza dei limitati effetti giuridici relativi alla regolazione della convivenza.
Laddove gli ordinamenti statali prevedono esclusivamente il matrimonio quale unico istituto per regolare la vita familiare, l'espressione coppie di fatto può far riferimento anche a coppie che non possono accedere a nessun istituto giuridico familiare come nel caso delle coppie omosessuali o a coppie che non possono accedere a un istituto alternativo a quello matrimoniale come nel caso delle coppie eterosessuali che scelgono di non sposarsi, ma vorrebbero accedere a un'unione civile.