Articolo 35 LR 16/2008 (Certificato urbanistico e valutazione preventiva)
1. Il proprietario dell’immobile o chi abbia interesse può chiedere al competente ufficio comunale il certificato contenente l’indicazione della disciplina urbanistica ed edilizia prevista nella strumentazione urbanistico-territoriale, vigente o adottata, operante sull’area interessata; il certificato contiene altresì l’indicazione dei vincoli gravanti sull’area aventi incidenza ai fini della realizzazione degli interventi urbanistico-edilizi ammessi.
2. Il certificato urbanistico deve essere rilasciato dal responsabile dello SUE entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda.
3. Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo alla presentazione del permesso di costruire ha facoltà di richiedere allo SUE una valutazione preliminare sull’ammissibilità dell’intervento, allegando una relazione predisposta da un professionista abilitato, contenente i principali parametri progettuali. La valutazione preventiva è effettuata mediante parere da rendere entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla presentazione della relativa istanza. I contenuti della valutazione preventiva sono vincolanti ai fini della presentazione del permesso di costruire a condizione che il progetto sia elaborato in conformità alle risultanze del parere.