L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle zone di seguito elencate:
1. In tutte le strade, piazze, aree pubbliche e aree private soggette a servitù di pubblico passaggio - regolarmente costituite - comunque denominate poste al di sotto della ex strada statale Aurelia (compresa), con esclusione delle seguenti zone:
a) Slargo via F.M. Giancardi (S.P. n. 1 “Aurelia”), lato monte, compreso tra i civici n. 33/35/35 bis;
b) Tratto di Corso Europa, entrambi i lati, dal numero civico 43 al n. 45 (tra Hotel Al Saraceno e asilo il Piccolo Principe), con espresso divieto di esercitare il commercio con veicoli di qualsiasi genere aventi massa complessiva uguale o superiore a 3,50 tonnellate;
c) Slargo di via Battaglia, con espresso divieto di esercitare il commercio con veicoli di qualsiasi genere aventi massa complessiva uguale o superiore a 3,50 tonnellate.
2. Nei centri storici delle frazioni di Moglio, Solva e Caso.
3. In tutte le aree (spiagge comprese) appartenenti al demanio marittimo.
4. Nelle adiacenze di edifici di culto ed ospedali.
5. E’ ammesso sulle aree appartenenti al demanio marittimo il commercio in forma itinerante dei prodotti alimentari, limitatamente alla vendita di frutta fresca, da parte di soggetti abilitati al commercio in forma itinerante per i prodotti del settore merceologico “Alimentare” e nel rispetto della vigente normativa igienico sanitaria.