Imposta di Soggiorno
Nel Comune di Alassio è stata istituita l'Imposta di Soggiorno con Delibera del Consiglio Comunale n. 98 del 27.12.2018
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Servizio attivo
A chi è rivolto
L’imposta è dovuta da chiunque pernotti in una delle strutture turistico ricettive, come individuate e definite dalla normativa regionale, anche se gestite in forma non imprenditoriale, compresi gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, gli agriturismi, le aree di sosta, gli ittiturismo con ricettività, situati nel territorio del Comune di Alassio.
Sono responsabili del pagamento dell'imposta: il gestore della struttura ricettiva, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all’art. 4, comma 5ter del Decreto Legge 50/2017, convertito nella Legge n. 96 del 2017, e l’eventuale rappresentante fiscale di cui all’art. 4, comma 5bis del menzionato decreto.
Descrizione
L’imposta è determinata per persona e per numero di pernottamenti, secondo criteri di gradualità stabiliti dalla Giunta Comunale con la deliberazione di determinazione delle tariffe.
L’imposta è applicata fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva.
Sono esenti dal pagamento dell’imposta:
a. gli iscritti all’Anagrafe dei residenti del Comune di Alassio;
b. i minori che nel giorno di inizio del soggiorno non abbiano ancora compiuto i dodici anni di età;
c. i lavoratori della struttura ricettiva con rapporto contrattuale o di studio non residenti nel Comune;
d. i volontari che offrono il proprio servizio in città in occasione di emergenze ambientali;
e. le persone ospitate nelle strutture ricettive su disposizione dell’Autorità pubblica a causa di particolari situazioni di emergenza;
f. i soggetti che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale o della provincia di Savona;
g. i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale o della provincia di Savona, in ragione di un accompagnatore per paziente;
h. entrambi i genitori accompagnatori dei soggetti di cui alla lettera f) e dei degenti di cui alla lettera g), qualora il paziente sia minore degli anni 18;
i. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati.
j. i portatori di handicap e le persone non autosufficienti, le cui predette condizioni risultino certificate ai sensi della vigente normativa regionale e/o nazionale del paese di provenienza ed un loro accompagnatore;
k. il personale appartenente alla polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
l. coloro che soggiornano nelle strutture ricettive a causa di esigenze lavorative nel Comune di Alassio, per un periodo superiore a 7 giorni lavorativi, anche non consecutivi, nel corso del periodo annuale di applicazione dell’imposta, documentate dall'azienda datore di lavoro.
a. gli iscritti all’Anagrafe dei residenti del Comune di Alassio;
b. i minori che nel giorno di inizio del soggiorno non abbiano ancora compiuto i dodici anni di età;
c. i lavoratori della struttura ricettiva con rapporto contrattuale o di studio non residenti nel Comune;
d. i volontari che offrono il proprio servizio in città in occasione di emergenze ambientali;
e. le persone ospitate nelle strutture ricettive su disposizione dell’Autorità pubblica a causa di particolari situazioni di emergenza;
f. i soggetti che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale o della provincia di Savona;
g. i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale o della provincia di Savona, in ragione di un accompagnatore per paziente;
h. entrambi i genitori accompagnatori dei soggetti di cui alla lettera f) e dei degenti di cui alla lettera g), qualora il paziente sia minore degli anni 18;
i. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati.
j. i portatori di handicap e le persone non autosufficienti, le cui predette condizioni risultino certificate ai sensi della vigente normativa regionale e/o nazionale del paese di provenienza ed un loro accompagnatore;
k. il personale appartenente alla polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
l. coloro che soggiornano nelle strutture ricettive a causa di esigenze lavorative nel Comune di Alassio, per un periodo superiore a 7 giorni lavorativi, anche non consecutivi, nel corso del periodo annuale di applicazione dell’imposta, documentate dall'azienda datore di lavoro.
L'imposta è ridotta del 30% per gruppi sportivi e/o scolastici di età compresa tra i 12 ed i 18 anni. La riduzione è estesa agli insegnanti accompagnatori.
I clienti cosiddetti stanziali delle strutture ricettive all’aria aperta sono esentati dal pagamento dell’imposta per ogni singolo soggiorno in quanto saranno soggetti al pagamento di un importo annuo nella misura determinata con deliberazione della Giunta Comunale.
I clienti cosiddetti stanziali delle strutture ricettive all’aria aperta sono esentati dal pagamento dell’imposta per ogni singolo soggiorno in quanto saranno soggetti al pagamento di un importo annuo nella misura determinata con deliberazione della Giunta Comunale.
Come fare
L’imposta si intende assolta al momento del pagamento della ricevuta/fattura fiscale emessa dal
gestore ovvero dal soggetto responsabile dell'obbligo tributario, che provvedono all'incasso dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di quanto riscosso.
gestore ovvero dal soggetto responsabile dell'obbligo tributario, che provvedono all'incasso dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di quanto riscosso.
Il versamento è effettuato, entro il 16 del mese solare successivo, sul conto corrente bancario intestato al Comune acceso presso la Tesoreria comunale, Banca Popolare di Sondrio, anche a mezzo bonifico bancario, IBAN: IT30E0569649240000010000X79, indicando quale causale: "Imposta di soggiorno - mese e anno - titolare della struttura ricettiva - CITRA/CIN".
Qualora l'importo dell'imposta mensile da versare sia inferiore a 200,00 euro, tale somma potrà essere cumulata con quanto dovuto per i mesi successivi. Il versamento è comunque dovuto, a prescindere dall’importo dell’imposta da versare a saldo, entro la scadenza prevista per l’ultimo mese di applicazione.
Cosa serve
Per effettuare il versamento non occorre produrre alcuna documentazione.
In sede di presentazione del conto della gestione (c.d. modello 21) occorre allegare fotocopia leggibile del documento di identità del sottoscrittore, le eventuali dichiarazioni di rifiuto che i gestori della struttura ricettiva sono tenuti a far sottoscrivere a coloro che non intendono corrispondere l’imposta e le eventuali dichiarazioni di esenzione.
Cosa si ottiene
Nessun documento.
Tempi e scadenze
Per l'anno 2025 l'Imposta trova applicazione dal 1 Aprile al 31 Ottobre.
Entro il 30 gennaio di ciascun anno deve essere presentato il conto della gestione relativo all'anno di imposta precedente, debitamente compilato e sottoscritto, utilizzando una delle seguenti modalità:
a) direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Alassio;
b) a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso si considera presentato nella
data di spedizione;
c) a mezzo posta elettronica certificata; in tal caso si considera presentato nel giorno di ricezione della
conferma dell’avvenuta consegna.
a) direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Alassio;
b) a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso si considera presentato nella
data di spedizione;
c) a mezzo posta elettronica certificata; in tal caso si considera presentato nel giorno di ricezione della
conferma dell’avvenuta consegna.
Entro il 30 giugno dell'anno successivo deve essere trasmessa, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione annuale cumulativa accedendo alla propria AREA RISERVATA dell'Agenzia delle Entrate.
Costi
Le tariffe sono graduate in relazione alla tipologia e alla classificazione delle strutture turistico ricettive da un minimo di € 0,70 ad un massimo di € 2,00 per pernottamento imponibile:
a) strutture ricettive alberghiere: alberghi e residenze turistico – alberghiere (RTA)
1 stella € 0,70 gg/a persona
2 stelle € 1,00 gg/a persona
3 stelle € 1,50 gg/a persona
4 stelle e maggiori € 2,00 gg/a persona
1 stella € 0,70 gg/a persona
2 stelle € 1,00 gg/a persona
3 stelle € 1,50 gg/a persona
4 stelle e maggiori € 2,00 gg/a persona
b) strutture ricettive all'aperto: campeggi, parchi vacanze, villaggi turistici
Tariffa €/gg a persona: € 0,70
Tariffa annua a piazzola: Tariffa €/piazzola, utilizzata in maniera stanziale con contratti di
durata superiore a 30 giorni, per il periodo di applicazione annuo: € 25,00
Tariffa €/gg a persona: € 0,70
Tariffa annua a piazzola: Tariffa €/piazzola, utilizzata in maniera stanziale con contratti di
durata superiore a 30 giorni, per il periodo di applicazione annuo: € 25,00
c) strutture ricettive extra-alberghiere
Locande, affittacamere, agriturismi, Bed & Breakfast, residenze d'epoca € 1,50 gg/a persona
Ostelli € 0,70 gg/a persona
Case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati ad uso turistico € 1,50 gg/a persona
Ostelli € 0,70 gg/a persona
Case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati ad uso turistico € 1,50 gg/a persona
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Tributi
Ulteriori informazioni
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
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Documenti
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Ultimo aggiornamento pagina: 12/08/2025 17:33:17
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